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STATUTO AISU

rticolo 1
E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana di Storia Urbana - A.I.S.U.". Essa è regolata dagli articoli 36 (trentasei), 37 (trentasette) e 38 (trentotto) del Codice Civile e dalle altre norme in vigore, in particolare il D.L.vo n. 460/97. L'Associazione ha sede in Roma, in Piazza Campitelli n.3.

articolo 2
L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro. Il rapporto associativo è uniforme fra tutti gli associati. Non è consentita la partecipazione temporanea alla associazione. I proventi delle attività dell'associazione non possono, in nessun caso ed anche in forme indirette, essere divisi tra gli associati, ma devono essere destinati al perseguimento degli scopi sociali.

articolo 3
L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere lo studio della Storia Urbana in Italia. Per il perseguimento dei suoi fini l'Associazione si propone di:
 
a) contribuire a sviluppare l'attività di ricerca scientifica in Italia;
b) organizzare riunioni scientifiche come colloqui, convegni, congressi e simili;
c) divulgare la conoscenza delle discipline potenzialmente afferenti all'area della Storia Urbana anche presso il pubblico più largo;
d) promuovere la pubblicazione di volumi, opuscoli, riviste bollettini e valersi di qualsiasi altro strumento d'informazione idoneo a realizzare sia i fini scientifici, sia quelli divulgativi perseguiti, e di qualsiasi pubblicazione editoriale ad eccezione della pubblicazione di giornali quotidiani di informazione;
e) partecipare con i propri rappresentanti alle riunioni scientifiche ed ai congressi che si tengono in Italia ed all'estero su temi connessi con l'attività della Associazione, nonchè di stabilire rapporti di collaborazione e di scambio con altri enti di analoga natura italiani e stranieri.

articolo 4
Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente, l'Associazione potrà prendere tutte le iniziative culturali, informative, editoriali idonee. Essa potrà anche collaborare con associazioni e movimenti aventi finalità analoghe. L'Associazione potrà presentare progetti ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, partecipare a concorsi, provvedere alla realizzazione di attività culturali, didattiche e di formazione rivolte ad ogni fascia d'età, direttamente o unitamente ad altri soggetti eventualmente anche dotati di fine di lucro. Potrà promuovere e comunicare le suddette iniziative e attivarsi per la ricerca di fondi privati e pubblici anche presso la Comunità Europea. L'Associazione inoltre promuoverà, eventualmente in concorso con altri soggetti privati e pubblici, l'attivazione di borse di studio da erogare per attività di ricerca rientranti negli scopi dell'associazione.

articolo 5
La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa potrà essere sciolta anticipatamente in qualsiasi momento per deliberazione dell'assemblea degli associati convocata con tale argomento all'ordine del giorno. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto, mediante opportuna deliberazione dell'Assemblea, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, in conformità di quanto previsto dal D.L.vo n.460/1997.

articolo 6
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai fondi raccolti mediante le quote sociali, contributi di privati, eredità, donazioni, legati, contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, dell'Unione Europea, di organismi internazionali. Esso è costituito altresì da beni mobili o immobili ricevuti per donazione o acquistati con i fondi suddetti.

articolo 7
Gli associati si distinguono in soci ordinari, corrispondenti e ad honorem. Possono essere soci ordinari i cittadini italiani e stranieri che abbiano apportato contributi scientifici o abbiano interessi di ricerca nel campo della Storia Urbana. Possono essere soci corrispondenti gli enti italiani e stranieri che abbiano contribuito e contribuiscono al perseguimento dei fini statutari. Ciascun Ente corrispondente ha diritto ad un voto in assemblea e partecipa all'assemblea in persona del suo legale rappresentante o di altra persona designata dall'Ente stesso. Possono essere soci ad honorem gli studiosi italiani e stranieri che abbiano recato apporti di particolare rilevanza scientifica alla storia urbana. La proposta di nomina dei soci ad honorem spetta al Consiglio Direttivo e deve essere approvata dall'Assemblea a maggioranza.

articolo 8
Sono soci fondatori tutti coloro che aderiscono all'associazione approvandone lo Statuto entro il 31 (trentuno) ottobre 2001 (duemilauno). Essi sono inclusi tra i soci ordinari. A domanda fanno parte dell'associazione i professori ordinari, straordinari ed associati, gli assistenti, i ricercatori e i dottori di ricerca. Divengono altresì i soci gli studiosi di storia urbana che, dietro presentazione di almeno due soci ordinari, ottengano l'approvazione all'iscrizione dalla maggioranza dei votanti nell'assemblea ordinaria.

articolo 9
I soci ordinari ed i corrispondenti sono tenuti al pagamento della quota sociale, che per gli uni e per gli altri è fissata dall'assemblea dei soci. I soci non in regola con il versamento delle quote non hanno diritto alla votazione nelle assemblee. I soci corrispondenti, qualora non possano partecipare alla assemblea, esercitano il diritto di voto delegando un socio ordinario. I soci ordinari e corrispondenti hanno pari diritti di intervento e di espressione di voto in assemblea su qualsiasi argomento all'ordine del giorno.

articolo 10
Gli organi dell'Associazione sono:
1) L'Assemblea dei soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
4) Il Presidente.

articolo 11
L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con gli obblighi sociali.

articolo 12
L'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta l'anno per approvare il bilancio annuale, deliberare sui programmi di attività e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Spetta all'assemblea la nomina del Presidente. Le adunanze dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo il disposto dell'articolo 20 (venti).

articolo 13
Il Consiglio Direttivo è composto da sette a undici membri; il Consiglio elegge nel suo seno un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere; i membri del Consiglio Direttivo devono essere eletti fra i soci ordinari o fra le persone designate dagli Enti soci corrispondenti.

articolo 14
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; nelle votazioni del Consiglio, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto pu˜ essere espresso anche in forma scritta ed inviato al Presidente con qualsiasi mezzo anche telematico, in modo che pervenga almeno un giorno prima della riunione.

articolo 15
I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea dei soci, a scrutinio segreto, col suffragio della maggioranza relativa. Ciascun socio pu˜ esprimere un numero massimo di tre preferenze per il Consiglio Direttivo e di due per il Collegio dei Revisori dei conti. La procedura per la presentazione delle candidature e le modalità di votazione saranno specificate in un regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea dei soci.

articolo 16
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile alla carica per più di una volta consecutiva. La rappresentanza legale spetta al Presidente e in caso di impedimento al Vice Presidente. Il Tesoriere pu˜ rappresentare la associazione per l'apertura dei conti correnti bancari e postali e per la movimentazione dei medesimi. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di gestione economico amministrativa ordinaria e straordinaria e di attuazione delle linee di politica culturale deliberate dall'assemblea per il raggiungimento degli scopi sociali. Esso, su proposta del Presidente, pu˜ delegare poteri ad uno o più dei suoi componenti. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti gli associati che per due esercizi consecutivi non abbiano provveduto al versamento della quota associativa.

articolo 17
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'assemblea dei soci. I componenti del Collegio durano in carica tre esercizi sociali. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la regolarità della gestione sotto l'aspetto contabile ed amministrativo; per quanto riguarda i poteri ed il funzionamento del Collegio dei Revisori si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di società.

articolo 18
Qualora per qualsiasi causa si renda vacante un posto del Consiglio Direttivo o nel Collegio dei Revisori, subentra il primo dei non eletti. Il nuovo componente cessa dalla carica al termine del triennio assieme agli altri membri del Consiglio o del Collegio.

articolo 19
I delegati dell'AISU nelle associazioni nazionali ed internazionali sono designati dal Consiglio direttivo.

articolo 20
Ogni modifica dello Statuto dell'associazione deve essere proposta dal Consiglio Direttivo o richiesta da almeno un terzo dei soci. Essa deve essere discussa dall'assemblea nell'adunanza straordinaria e deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

articolo 21
Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio dell'associazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea. Per le eventuali attività connesse della associazione sarà tenuta una separata contabilità.

articolo 22
Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.

FIRMATO: Carlo Maria TRAVAGLINI - Donatella STRANGIO - Roberta MORELLI - Maria Emanuela VESCI Notaio (Allegato "A" all'atto costitutivo dell'AISU al n.24.651/7.788 di Repertorio.


 
 
 
 
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